Requisiti di professionalità dei componenti degli organi di amministrazione – sussistenza – cumulabilità di funzioni (art. 4, comma 2, D.M. 211/1997)

Categoria: 
Organi di amministrazione e controllo - Responsabile
Requisiti di professionalità - situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità
Data: 
Maggio, 2004

 


(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)

Si fa riferimento alle note del …. con le quali codesto Fondo ha sottoposto alla Commissione alcuni quesiti aventi ad oggetto i requisiti di professionalità dei componenti l'organo di amministrazione.

Con riferimento al merito delle valutazioni ancora da completare, circa la sussistenza dei requisiti di professionalità in capo ad un componente dell'organo di amministrazione, rilevato preliminarmente che tali valutazioni sono di competenza dello stesso organo e non possono essere demandate alla scrivente Commissione, si reputa opportuno formulare alcune considerazioni sulla questione di carattere generale relativa alla possibilità di cumulare, ai fini della maturazione della prescritta professionalità, diverse funzioni svolte nel medesimo periodo.

La previsione contenuta nell'art. 4, comma 2, del DM Lavoro n. 211/1997 secondo la quale gli esponenti dei fondi pensione debbono aver svolto le funzioni ivi indicate per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio implica che tali funzioni siano svolte o per un periodo continuativo non inferiore ad un triennio o, anche, per più periodi di tempo singolarmente inferiori ma che, sommati tra loro, diano luogo ad un periodo di almeno tre anni.

Si ritiene che la riportata disposizione, riferendosi ad uno o più periodi, non consenta la possibilità di sommare lo stesso arco di tempo più volte in relazione all'esercizio di funzioni diverse.

Il Presidente