Requisiti di professionalità dei componenti l'organo di amministrazione di un fondo preesistente

Categoria: 
Organi di amministrazione e controllo - Responsabile
Requisiti di professionalità - situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità
Data: 
Maggio, 2000

 


(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)

Si fa riferimento alla nota del ... con la quale codesto Fondo ha chiesto di conoscere se, nel caso in cui la totalità delle risorse sia affidata alla gestione dei soggetti gestori citati dall'art. 4, comma 3, del D.M. Lavoro 211/97, trovi applicazione la regola secondo la quale i requisiti di professionalità di cui alle lettere a) o b) del comma 2 dello stesso art. 4 devono sussistere per almeno un terzo degli amministratori.

Al riguardo si rileva che la disciplina dei requisiti di professionalità degli amministratori dei fondi preesistenti è contenuta nell'art. 14, comma 3, del citato D.M. Lavoro 211/97.

Detta disposizione, al primo periodo, fa rinvio ai principi e alle misure previste dall'art.4 del decreto medesimo per i componenti dei fondi pensione di nuova istituzione.

Anche per i fondi preesistenti, si ha, dunque, che almeno il 50% dei consiglieri di amministrazione devono possedere i requisiti di cui alle lettere a) o b), salvo il caso in cui il fondo affidi la totalità delle risorse alla gestione dei soggetti gestori di cui all'art. 6 del d. lgs.124/93 e non effettui l'erogazione diretta delle prestazioni. In tal caso i citati requisiti devono sussistere per almeno un terzo dei componenti degli organi di amministrazione.

Pertanto, fermo restando che tutti gli amministratori devono possedere i requisiti di professionalità indicati nel citato art.4 del D.M. Lavoro 211/1997 e che 1'eventuale dirigente responsabile del fondo deve sempre possedere i requisiti di cui alle citate lettere a) o b), si rileva che, affinché sia consentito che solo un terzo degli amministratori medesimi possieda i requisiti di cui alle lettere a) o b) e necessario che ricorrano entrambe le condizioni sopra indicate, non essendo sufficiente 1'affidamento totale delle risorse ad uno dei gestori previsti dall'art.6, comma 1, del d. lgs. 124/93.

Si ricorda, inoltre, che, in forza di quanto disposto dall'art.14, comma 3, secondo periodo del D.M. Lavoro 211/97, la predetta misura di un terzo e ammessa anche per le forme che assicurano le prestazioni esclusivamente tramite polizze assicurative e dunque anche nel caso in cui il fondo si avvalga di un'impresa assicurativa operante mediante ricorso a gestioni diverse da quelle di cui al ramo VI della tabella allegata al d. Igs. 174/95, secondo modalità che sono oggi precluse ai fondi di nuova istituzione ed ammesse in via residuale solo per i fondi preesistenti.

Il Presidente