Richiesta di chiarimenti in materia di erogazione delle prestazioni pensionistiche

Categoria: 
Prestazioni
Prestazioni pensionistiche
Data: 
Giugno, 2013

 


Si fa riferimento alle lettere del … e del … con le quali codesto Fondo ha inviato due richieste di parere aventi ad oggetto, rispettivamente, le modalità di erogazione delle prestazioni pensionistiche e … .

Con la prima richiesta di parere sono state chieste ulteriori precisazioni rispetto a una risposta a quesito del dicembre 2012 inviata a un altro Fondo pensione preesistente e pubblicata sul sito della COVIP.

Con la citata risposta la Commissione ha ritenuto in via generale ammissibile che, a seguito dell’esercizio dell’opzione in ordine alle modalità di erogazione della prestazione pensionistica, in rendita e/o in capitale, solo una parte della stessa (o quella in rendita o quella in capitale) venga immediatamente percepita, consentendo che la restante parte sia percepita su richiesta dell’iscritto in un momento successivo. Nella risposta è stata anche manifestata l’opportunità di evitare un eccessivo frazionamento della prestazione, esprimendo l’avviso che la rimanente parte di posizione non possa formare a sua volta oggetto di una pluralità di richieste di prestazioni successive.

In merito alla citata possibilità di differenziare i momenti della fruizione delle prestazioni in rendita e in capitale codesto Fondo pone una serie di quesiti.

In primo luogo viene chiesto se l’introduzione della prerogativa in parola richieda la modifica dello Statuto o se sia possibile un’indicazione della stessa nella Nota informativa e nella Comunicazione periodica agli iscritti.

In proposito si esprime l’avviso che di tale modalità di fruizione della prestazione possa essere data informativa utilizzando lo strumento di comunicazione reputato più appropriato dal Fondo tra quelli a disposizione (quali, ad esempio, la Nota informativa, la modulistica per la richiesta delle prestazioni, ecc.). Non si ritiene infatti che vi sia l’esigenza di un’apposita norma statutaria.

Con il secondo quesito viene chiesto se il Fondo abbia la facoltà di definire le percentuali massime di richiesta di ciascuna tranche di prestazione.

Al riguardo si rappresenta preliminarmente che, sulla base della normativa di settore, la modalità di erogazione della prestazione in rendita rappresenta la regola generale, mentre la prestazione in capitale incontra, invece, il limite massimo del 50 per cento del montante finale accumulato.

Quanto alla tranche di prestazione relativa alla quota in capitale, si ritiene quindi che competa all’iscritto, e non al fondo pensione, la fissazione della percentuale di posizione individuale che lo stesso intende in tal modo percepire, nel rispetto del limite massimo consentito.



Un ulteriore quesito riguarda la possibilità, per l’iscritto che scelga di fruire della prestazione in momenti successivi, di frazionare ulteriormente le quote, ottenendo ad esempio la prima quota di prestazione suddivisa per metà in rendita e per metà in capitale e successivamente la rimanente parte parimenti ripartita. Secondo l’ipotesi prospettata da codesto Fondo, in questo modo la prestazione verrebbe così percepita in due tranche ognuna delle quali frazionata in capitale e in rendita.

Tale fattispecie, secondo quanto già rappresentato nella risposta a quesito del dicembre 2012, non appare opportuna, in quanto la prestazione pensionistica, in sostanza, verrebbe erogata con modalità che ne comporterebbero un eccessivo frazionamento.

Codesto Fondo chiede poi se l’iscritto che abbia ottenuto l’erogazione di un sola quota di prestazione possa esercitare, relativamente alla parte di posizione rimasta presso il Fondo, le prerogative in materia di anticipazioni, di trasferimento della posizione ad altro fondo pensione e di cambio di comparto di investimento.

Nel peculiare caso in esame, si reputa di dover escludere la possibilità che, l’iscritto possa chiedere l’anticipazione della prestazione, ritenendo che detto beneficio sia fruibile unicamente nella fase di accumulo, trattandosi di un anticipo della prestazione consentito dall’ordinamento al fine di soddisfare, prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica stessa, alcuni bisogni considerati meritevoli di particolare tutela.

In tal caso, avendo già maturato i requisiti di accesso alla prestazione di previdenza complementare, nonché beneficiato di una parte della stessa, l’iscritto potrà accedere direttamente all’altra quota di prestazione non usufruita in prima istanza.

Analoghe considerazioni possono essere svolte, in linea generale, in relazione alla facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro fondo pensione, in quanto anche tale opzione appare tipicamente riconducibile alla fase di accumulo. L’unica ipotesi di trasferimento possibile nella fattispecie è quella prevista dall’art. 10, comma 7, dello Schema di statuto approvato dalla COVIP con deliberazione del 30 ottobre 2006.

Con tale norma la Commissione ha previsto che l’aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima.

La citata disposizione, ripresa dallo Statuto di codesto Fondo, appare applicabile anche nella fattispecie in cui l’aderente abbia percepito la prima quota di prestazione in capitale e intenda poi usufruire della rimanente parte di prestazione in forma di rendita. In tal caso, peraltro, dovranno essere comunicate al fondo pensione ricevente le opzioni già esercitate dall’iscritto in materia di erogazione della prestazione.

Infine, si reputa possibile che, nella medesima situazione, l’iscritto possa chiedere, nel rispetto delle condizioni previste dallo Statuto, di variare il comparto di investimento, atteso che la quota di posizione individuale non percepita continua ad essere gestita dal Fondo.

Il Presidente