Riscatto della posizione individuale

Categoria: 
Prestazioni
Riscatti
Data: 
Marzo, 2003

 


(lettera inviata ad una società istitutrice di un fondo pensione aperto)

Si fa riferimento alla nota del ……. con la quale sono stati chiesti chiarimenti circa la possibilità di consentire il riscatto, nel caso di cessazione dell'attività lavorativa, anche a coloro che hanno effettuato adesioni su base individuale nonché in merito all'ambito dei soggetti che possono beneficiarne, alle modalità operative da adottare al riguardo e al regime fiscale applicabile.

In primo luogo, si ha presente che lo schema di regolamento dei fondi pensione aperti in regime di contribuzione definita, predisposto da Abi, Ania e Assogestioni ed esaminato dalla Commissione l'11.10.2000, nel prevedere, all'art.12, l'esercizio del riscatto di cui all'art. 10, comma 1 del d.lgs.124/93 in caso di cessazione dell'attività lavorativa, non contiene limitazioni volte a precluderne l'applicazione a quei lavoratori che avessero aderito su base individuale.

E' dato, quindi, ritenere che l'opzione del riscatto sia da riconoscere, in generale, a tutti coloro i quali si siano debitamente qualificati come lavoratori in fase di adesione e vengano successivamente a perdere quel determinato requisito. Ciò precisato, è evidente che uno dei presupposti legittimanti l'esercizio della predetta facoltà è proprio il possesso dello status di lavoratore al momento dell'adesione, non potendo invocarsi il diritto del riscatto da parte di chi non si trovi in tale situazione.

Quanto, poi, alla documentazione da acquisire ai fini dell'attestazione dell'avvenuta cessazione dell'attività lavorativa, dovrà aversi riguardo, in particolare, alla tipologia di attività lavorativa svolta dal soggetto (lavoro dipendente, lavoro autonomo ovvero libero professionista).

Infine, sotto il profilo tributario, si fa presente che secondo la nuova disciplina recata dal d.lgs.47/2000, ai riscatti esercitati per cessazione dell'attività lavorativa, ai sensi del citato art.10, comma 1 lett. c) del d.lgs.124/93 si applica, per effetto di quanto disposto dalla lettera d-ter dell'art.48-bis, comma 1 del Tuir, la tassazione ordinaria sull'importo della prestazione al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e ai contributi non dedotti. Qualora, peraltro, il predetto riscatto sia esercitato per effetto del pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, quali ad esempio il licenziamento derivante dal fallimento del datore di lavoro (come chiarito nella circolare n.29/2001 dell'Agenzia delle Entrate), la relativa prestazione in capitale sarà assoggettata a tassazione separata ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 16, comma 1, lettera a-bis e 17-bis del Tuir.

Il Presidente