Risposta a quesiti in materia di adesione di alcuni dipendenti pubblici a fondi pensione aperti

Categoria: 
Adesione a previdenza complementare
Data: 
Luglio, 2013


(lettera inviata a una società istitutrice di un fondo pensione aperto)

Si fa riferimento alla nota del …, il cui oggetto è stato ulteriormente precisato con successive comunicazioni via e-mail del … e … , con la quale codesta Società ha posto alcuni quesiti in merito all’adesione del personale di Polizia municipale e provinciale a fondi pensione aperti, attraverso la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della strada, come previsto dall’art. 208 dello stesso Codice.

In sintesi, le richieste formulate attengono alla:

-       possibilità di applicare al personale di Polizia municipale e provinciale che aderisce ai fondi pensione aperti le riduzioni alle spese di partecipazione al Fondo previste dall’art. 8, comma 2, dello Schema di regolamento dei fondi pensione aperti;

-       possibilità di riconoscere a detti aderenti a fondi aperti la facoltà di riscattare la posizione ex art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 252 del 2005.

Al riguardo, con nostra nota del … si era rappresentato che, trattandosi di questioni che impattano sull’interpretazione e sulla portata dei CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali succedutisi nel tempo e sul loro coordinamento sistematico, era stato chiesto il parere dei soggetti sottoscrittori degli stessi contratti collettivi, estendendo per conoscenza la lettera al Ministero del Lavoro e all’INPS - Gestione ex Inpdap. Si era pertanto fatto riserva di dare riscontro alla richiesta di codesta Società, una volta acquisite le valutazioni dei soggetti interessati.

A tale proposito si fa presente che il Dipartimento della Funzione pubblica con nota del … ha fornito riscontro alla scrivente in materia. Lo stesso ha chiarito che l’istituzione di forme pensionistiche complementari di natura collettiva per i dipendenti pubblici contrattualizzati è rimessa esclusivamente alla contrattazione collettiva nazionale, cui compete anche la definizione delle materie demandate alla contrattazione integrativa; nell’attuale fase transitoria, in attesa di una disciplina contrattuale nazionale che, tra l’altro, meglio specifichi le modalità di devoluzione di dette somme a previdenza complementare, il medesimo Dipartimento ha affermato che è da ritenersi ammissibile che ciascun ente locale determini annualmente il quantum delle risorse destinate alle diverse finalità di cui all’art. 208 C.d.S., ivi comprese quelle assistenziali e previdenziali e che spetti all’Organismo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale Regioni-Autonomie locali, costituito a livello di ogni singolo ente in conformità a quanto dettato dall’art. 11 della legge n. 300 del 1970, provvedere invece alla finalizzazione e alla gestione della quota destinata alle predette finalità.

In particolare, l’Organismo, nell’ambito dell’autonomia contrattualmente riconosciuta e dei vincoli di finalizzazione posti dalla norma, può pertanto individuare specifiche finalità di assistenza e previdenza a favore del personale indicato dalla norma e i relativi criteri e requisiti di accesso ai benefici, tra cui anche l’individuazione di forme pensionistiche di previdenza integrativa (fondo pensione chiuso, fondo pensione aperto, piano individuale pensionistico).

Il citato Dipartimento ha inoltre precisato che alla luce degli esiti delle determinazioni che saranno assunte dalla contrattazione collettiva potrà anche essere meglio definita la qualificazione giuridica delle predette risorse.

In attesa, pertanto, degli ulteriori elementi di cui sopra si esprime l’avviso che le adesioni a fondi pensione aperti da parte del personale sopra richiamato e che involgano la destinazione al fondo dei contributi ex art. 208 C.d.S., ancorché effettuate sulla base di convenzionamenti con i relativi enti di appartenenza, debbano essere assimilate alle adesioni individuali.

Stante quanto sopra precisato, consegue che non potranno trovare applicazione le riduzioni alle spese di partecipazione previste dall’art. 8, comma 2, dello Schema di regolamento dei fondi pensione aperti, né la possibilità di riconoscere a detti aderenti a fondi aperti la facoltà di riscattare la posizione ex art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 252 del 2005, trattandosi in entrambi i casi di situazioni la cui applicazione è limitata alle adesioni su base collettiva.

Il Presidente f.f.