Risposta a quesiti in tema di depositari dei fondi pensione

Categoria: 
Depositario
Data: 
Dicembre, 2015


(lettera inviata ad un’Associazione di categoria)

Si fa riferimento alla nota del ……. con la quale codesta Associazione ha chiesto una serie di chiarimenti in merito al regime applicabile ai depositari dei fondi pensione, tenuto conto delle novità normative recate alla disciplina dei depositari degli OICR e dei fondi pensione dal d.lgs. n. 44 del 4 marzo 2014, con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva 2011/61/UE sui gestori dei fondi di investimento alternativi.

A seguito delle modifiche apportate dall’art.8 del d.lgs. n. 44 del 2014 all’art. 7 del d.lgs. n. 252 del 2005, è ora disposto che ai depositari di fondi pensione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative ai depositari di OICR diversi dagli OICVM (vale a dire i FIA), di cui agli art. 47, 48 e 49 del TUF e relativa normativa di attuazione.

Il primo quesito, posto da codesta Associazione in merito alla citata normativa e al rinvio ivi previsto, attiene al regime applicabile al deposito delle disponibilità liquide dei fondi pensione. Nello specifico è stato chiesto di chiarire se le nuove disposizioni relative ai FIA, dettate nel Titolo VIII, Capitolo III, Sezione II del Regolamento della Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio, trovino applicazione per questo aspetto anche ai depositari dei fondi pensione.

In base a tali disposizioni e alla normativa di riferimento i gestori dei FIA possono detenere la liquidità di pertinenza degli stessi presso banche diverse dal depositario. Nel caso degli OICVM, invece, anche la liquidità deve essere detenuta dal depositario (salvo quella funzionale all’investimento in depositi e alla costituzione di garanzie in denaro).

E’, pertanto, chiesto di chiarire se, a seguito della nuova disciplina dei FIA, si confermino le indicazioni in materia di deposito della liquidità dei fondi pensione già fornite dalla COVIP, ovvero se la materia possa costituire oggetto di revisioni in termini di maggiore flessibilità.

In relazione a ciò si ricorda che l’art. 7, comma 1, del d.lgs. n.252 del 2005, in tema di depositario dei fondi pensione, espressamente stabilisce che presso un unico depositario siano depositate tutte le risorse del fondo pensione affidate in gestione. Sulla scorta di tale previsione normativa, si ritiene che non possano  trovare applicazione ai fondi pensione le nuove e diverse disposizioni che regolano il deposito delle disponibilità liquide dei FIA, restando conseguentemente ferme le linee interpretative già diffuse, alla stregua delle quali la liquidità può essere detenuta presso un soggetto diverso dal depositario esclusivamente nei casi già previsti per gli OICVM, quali sopra ricordati, e nel caso in cui sia destinata alla gestione amministrativa del fondo.

Il secondo quesito riguarda gli obblighi di custodia delle disponibilità dei fondi pensione. Al riguardo viene chiesto se siano da considerarsi sottratti a questi obblighi gli strumenti finanziari oggetto di investimento diretto da parte dei fondi pensione.

Occorre sul punto richiamare i chiarimenti a suo tempo forniti dalla COVIP nella Circolare del 2 marzo 2012, prot. n. 868, avente per oggetto l’adeguamento dei fondi pensione preesistenti alle norme del d.lgs. n. 252 del 2005 in tema di banca depositaria.

Con tale Circolare, indirizzata ai suddetti soggetti vigilati, la COVIP ha precisato, richiamando i propri Orientamenti del 1997, che l’istituto della banca depositaria (ora depositario) si presenta come un necessario corollario dell’adozione, da parte dei fondi pensione, dei modelli di gestione – convenzionata – previsti dalla normativa di settore (ora art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005).

Per i fondi che, invece, gestiscono direttamente le proprie risorse è stato precisato che l’obbligo non sussiste, ferma restando l’esigenza di disporre di processi operativi adeguati a consentire lo svolgimento di una costante attività di verifica della gestione finanziaria.

Si ricorda, infine, che nella Circolare sopra citata è stato precisato che i casi in cui per la gestione delle risorse di un comparto o di una sezione venga utilizzato un modello misto (vale a dire che soltanto una parte del portafoglio del fondo è affidata a un gestore esterno) vanno assimilati ai casi di gestione in convenzione, con la conseguenza che l’intero patrimonio mobiliare dovrà essere affidato al medesimo depositario, al fine di consentire allo stesso di esercitare correttamente le funzioni assegnate.

Un terzo quesito è in merito al sub-deposito e alle modalità da seguire in ordine alla separatezza delle attività dei fondi pensione da quelle del sub-depositario e del depositario. Nello specifico è chiesto se debba essere oggi seguita la disciplina prevista per i FIA dal Titolo VIII, Capitolo III, Sezione V del Regolamento della Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio.

In particolare, tale disciplina prevede che, nel caso di sub-deposito di risorse relative ai FIA, presso il sub-depositario sia aperto un conto omnibus intestato al depositario, relativo a tutti i FIA e distinto dal conto omnibus, sempre intestato al depositario, relativo a tutti i restanti clienti.

Sul punto è quindi chiesto di valutare se anche per i fondi pensione debba ora essere adottata una forma di rubricazione analoga a quella dei FIA (in altre parole, un conto omnibus dedicato) oppure se resti applicabile il regime degli OICVM, con la conseguenza che risulterebbe corretto continuare a tenere i titoli di pertinenza dei fondi pensione nel conto omnibus relativo a tutti i clienti del depositario diversi dai FIA.

Come già detto, si ha presente che l’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 252 del 2005 precisa che per i fondi pensione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative ai depositari di OICR diversi dagli OICVM, di cui agli art. 47, 48 e 49 del TUF e relativa normativa di attuazione. Tale rinvio ricomprende pertanto anche la particolare disciplina del sub-deposito, quale definita da Banca d’Italia nel citato Regolamento in attuazione delle relative norme del TUF e della normativa europea. Né si ravvisano elementi in relazione ai quali l’apertura di un conto omnibus dedicato debba ritenersi non compatibile con la disciplina già propria dei fondi pensione (o dei loro depositari).

Alla luce di quanto precede, si esprime l’avviso che anche per i fondi pensione, in caso di sub-deposito, debba essere aperto un conto omnibus dedicato.



Con il quarto e ultimo quesito sono chieste delucidazioni circa la disciplina delle segnalazioni sulle irregolarità riscontrate dai depositari di fondi pensione.

In particolare, viene chiesto di specificare se anche i depositari dei fondi pensione possono seguire la nuova disciplina delle segnalazioni relative alla violazione di limiti e divieti posti all’attività di investimento dei fondi comuni, prevista nel Regolamento della Banca d’Italia di cui al Titolo IV, Capitolo III, Sezione II, par. 12 e successivamente meglio chiarita nel Documento Esiti della consultazione.

A tale proposito, viene fatto presente che la disciplina di cui sopra prevede che, in caso di violazione di limiti e divieti normativi, la SGR e il depositario provvedono a fornirne comunicazione alla Banca d’Italia. Dette segnalazioni devono essere trasmesse periodicamente (entro il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata l'irregolarità, in coerenza con l’acquisizione delle segnalazioni di vigilanza relative alla composizione del portafoglio) e sono riferite alla globalità delle violazioni riscontrate nel mese di riferimento (c.d. comunicazioni cumulative mensili).

In base alla medesima normativa, invece, in caso di violazione da parte della SGR dei limiti e divieti previsti dal regolamento del fondo, non sussiste per il depositario l’obbligo di segnalazione alla Banca d’Italia; lo stesso deve invece provvedere ad informare la SGR, sulla base di una procedura di attivazione di livelli successivi di intervento (c.d. procedura di escalation).

Al riguardo, si osserva che per i fondi pensione la norma da prendere a riferimento è l’art. 7, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 252 del 2005, in base alla quale Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi pensione.

Si tratta di una disposizione del tutto analoga a quella contenuta nell’art. 47, comma 4, del TUF, ai sensi del quale gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla Banca d’Italia e alla Consob, ciascuna per le proprie competenze, sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione del gestore e nella gestione degli OICR.

Ciò premesso, si ritiene che anche relativamente alle segnalazioni delle violazioni della normativa riguardante i fondi pensione non vi siano elementi per ritenere non compatibile la trasmissione cumulativa periodica delle stesse alla COVIP, in linea con quanto previsto dalla normativa sopra citata.

Quanto alla tempistica si fa riserva di diffondere apposite indicazioni volte a meglio coordinare i tempi e le modalità di invio di dette segnalazioni cumulative periodiche con il quadro di adempimenti di vigilanza propri dei fondi pensione. Nelle more, gli operatori continueranno a seguire le attuali modalità di comunicazione.

Con riferimento, poi, alle segnalazioni delle violazioni dei limiti e divieti che i fondi pensione autonomamente hanno previsto nei propri statuti o regolamenti, o nelle convenzioni di gestione, in aggiunta a quelli imposti dalla normativa, si ritiene che possa trovare applicazione il regime di escalation sopra richiamato.

Nell’occasione si conferma, da ultimo, che l’art. 7 del d.lgs. n. 252 del 2005, come modificato dal d.lgs. n. 44 del 2014, nel rinviare espressamente all’applicazione delle disposizioni relative ai depositari degli OICR diversi dagli OICVM (dunque, dei FIA), esclude la possibilità per i depositari dei fondi pensione di ricevere l’incarico di calcolare essi stessi in regime di affidamento il valore della quota dei fondi pensione.

Il Presidente f.f.