Risposta a quesiti in tema di risoluzione dei contratti inerenti a posizioni nulle o incapienti

Categoria: 
Adesione a previdenza complementare
Fonti istitutive e finanziamento
Finanziamento
Data: 
Giugno, 2017

 


(lettera inviata a una società istitutrice di un fondo pensione aperto)

Si fa riferimento alla nota del …, con la quale codesta Società ha chiesto alla Commissione di esprimere un parere in merito ad alcune soluzioni operative che intenderebbe introdurre al fine di eliminare o, quantomeno ridurre, il fenomeno delle posizioni nulle o pressoché nulle.

In particolare, nella nota viene rappresentata l’intenzione di inserire nell’ambito del modulo di adesione un’apposita previsione in base alla quale il contratto si intende risolto al verificarsi delle seguenti condizioni:

-               laddove l’iscritto non provveda ad effettuare almeno un versamento entro sei mesi dalla sottoscrizione del modulo di adesione;

-               qualora, successivamente al primo versamento, il valore della posizione individuale finisca con il divenire inferiore all’importo annuale delle spese di gestione a seguito della successiva interruzione dei contributi dovuti (di seguito definita incapiente).

Nel primo caso codesta Società ipotizza di non inviare alcuna comunicazione all’iscritto, mentre nel secondo caso sarebbe previsto l’invio di un’apposita informativa.

E’ inoltre rappresentata la volontà di estendere tali soluzioni operative anche alle posizioni nulle o pressoché nulle di coloro che risultano già iscritti alla forma pensionistica in oggetto, prevedendo di inviare agli stessi un’apposita comunicazione nella quale verrebbe esplicitato che, qualora l’aderente non provvederà a effettuare un versamento entro 30 giorni, il contratto si intenderà risolto di diritto senza alcun obbligo di restituzione.

 

 

*  *  *

 


Con riferimento ai futuri iscritti, non si ravvisano particolari criticità alla introduzione di una clausola risolutiva espressa all’interno del modulo di adesione, che sia funzionale a chiarire a fronte di quali inadempienze può intervenire la risoluzione del rapporto, ben potendo tali inadempienze consistere nel mancato versamento della prima contribuzione, ovvero nel successivo integrale azzeramento della posizione individuale che sia da ricondurre all’applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa e all’interruzione del flusso contributivo.

Quanto alla tempistica prefigurata, si ritiene adeguata la previsione che il contratto si risolva qualora la prima contribuzione non intervenga entro il termine dei sei mesi dalla sottoscrizione. Decorso tale termine, infatti, si può ragionevolmente ritenere che l’iscritto non sia più interessato alla costruzione del proprio piano previdenziale non avendo dato avvio al suo finanziamento.

Considerato che è nella fase di adesione che il potenziale aderente deve acquisire la consapevolezza che la scelta di entrare nella previdenza complementare non deve limitarsi alla sottoscrizione ma deve necessariamente concretizzarsi nel finanziamento della posizione previdenziale, si condivide la scelta di introdurre tale previsione nel modulo di adesione. Si reputa tuttavia opportuno che la stessa venga anche riportata nel Regolamento della forma pensionistica e all’interno della Nota informativa, nella Sezione Informazioni chiave per l’aderente.

Si evidenzia inoltre che, stante la previsione di cui all’art. 1456 c.c., la risoluzione non potrà mai operare in via automatica, diversamente da quanto ipotizzato da codesta Società, essendo sempre necessario che il soggetto nel cui interesse è stata pattuita la clausola risolutiva comunichi al soggetto inadempiente l’intenzione di avvalersene.

La clausola risolutiva espressa attribuisce, infatti, il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l’inadempienza di controparte; affinché intervenga la risoluzione del contratto è quindi necessario esercitare, mediante una manifestazione di volontà recettizia, tale diritto.

Si ritiene altresì percorribile l’ipotesi di risolvere anche le adesioni di coloro che hanno già aderito alla forma pensionistica, in un periodo antecedente all’introduzione nella documentazione contrattuale della predetta clausola risolutiva, laddove si sia in presenza di posizioni nulle. In tali casi risulterà necessario, così come peraltro previsto da codesta Società, trasmettere preventivamente agli iscritti interessati una diffida ad adempiere, che consenta ai medesimi di evitare la risoluzione del contratto qualora effettuino un versamento entro un termine predefinito, termine che tuttavia si ritiene preferibile fissare in non meno di 60 giorni.

Al riguardo si reputa peraltro opportuno che la diffida non intervenga prima del decorso di un congruo periodo di almeno sei mesi a far tempo dalla data di iscrizione, nel caso di posizioni nulle ab origine, ovvero dal momento in cui si è verificato l’azzeramento della posizione, nel caso di posizioni per le quali si sia interrotto il flusso contributivo e siano diventate completamente prive di consistenza in conseguenza dell’applicazione delle spese di gestione amministrativa. Solo decorso tale termine la società potrà contattare l’iscritto interessato attraverso la suddetta comunicazione e, qualora lo stesso non provveda al versamento contributivo entro il termine fissato, procedere alla risoluzione del contratto.

Si chiede pertanto di trasmettere alla scrivente la modifica regolamentare, nonché il modulo di adesione e la Sezione della Nota informativa, integrati con la relativa clausola, e la bozza della diffida in parola.

Con riferimento invece all’ipotesi di procedere alla risoluzione anche dei contratti inerenti alle posizioni incapienti, senza alcun obbligo di restituzione delle somme residue, si rileva che la questione presenta profili di problematicità che non consentono al momento di accogliere l’iniziativa nei termini prospettati.

Il Presidente