Risposta a quesito in materia di anticipazioni

Categoria: 
Prestazioni
Anticipazioni
Data: 
Ottobre, 2016

 

 

 


(lettera inviata a un fondo pensione preesistente)



Si fa riferimento alla richiesta del ... con la quale codesto Fondo ha chiesto il parere della scrivente Autorità circa la fattibilità di una iniziativa riguardante il profilo delle anticipazioni.

In particolare, è stato rappresentato che la banca, datore di lavoro, sarebbe disponibile a concedere all’iscritto mutui agevolati, garantiti a valere sulla sua posizione individuale di previdenza complementare, al fine di ridurre il ricorso alle anticipazioni - soprattutto per esigenze abitative e per ulteriori esigenze dell’iscritto - così da mantenere il più possibile integro il montante accumulato.

Secondo il progetto illustrato con la succitata nota, l’iscritto dovrebbe, contestualmente all’accensione del mutuo e a garanzia dello stesso, effettuare una sorta di prenotazione dell’anticipazione, dandone comunicazione al Fondo e specificandone la causale. Oltre a ciò verrebbe rilasciata al datore di lavoro una delega alla richiesta dell’anticipazione, da attivarsi solo in caso di mancato pagamento dei ratei del mutuo. Infine, la delega verrebbe accompagnata dall’impegno dell’iscritto a non avvalersi delle anticipazioni se non attraverso la delega stessa, per tutta la durata del mutuo.

In merito, nello specifico, alle anticipazioni per ragioni abitative, ad avviso di codesto Fondo non si avrebbe un’interruzione della connessione funzionale tra l’anticipazione e la finalità per cui la stessa può essere chiesta. Detto nesso funzionale, in base a quanto rappresentato, sarebbe dichiarato ed esplicitato dall’aderente fin dal momento iniziale, individuandosi nella predisposizione di atti di prenotazione e auto condizionamento da parte dell’iscritto.

A tale proposito, si ritiene preliminarmente utile evidenziare che l’ordinamento di settore consente in via eccezionale di ottenere la prestazione in modo anticipato rispetto al momento della maturazione dei requisiti pensionistici, essendo la previdenza complementare prioritariamente volta alla generale finalità della costruzione di una rendita pensionistica.

L’istituto delle anticipazioni è, pertanto, finalizzato a contemperare siffatta finalità con specifici interessi ritenuti meritevoli di tutela da parte del Legislatore, alcuni dei quali anche accompagnati da un regime fiscale di favore.

Gli interessi contemplati sono quelli di tipo sanitario e abitativo, mentre la possibilità di accedere all’anticipazione per esigenze personali non ulteriormente qualificate, pur ammessa, è contenuta in una percentuale della posizione individuale sensibilmente più ridotta rispetto alle prime due fattispecie.

In tale quadro, le esigenze abitative sono prese in considerazione dall’art. 11, comma 7, lettera b), del d.lgs. n. 252/2005, in base al quale decorsi otto anni di iscrizione, gli aderenti possono ottenere un’anticipazione della posizione individuale maturata, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione di interventi di ristrutturazione, riguardanti la stessa prima casa di abitazione.

Alla luce di tale previsione normativa, la Commissione, nei suoi Orientamenti in materia di anticipazioni agli iscritti ex art. 11, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 deliberati il 10 febbraio 2011 e richiamati anche da codesto Fondo, ha precisato che relativamente alle anticipazioni aventi come causale l’acquisto della prima casa di abitazione deve sussistere una stretta connessione tra la domanda di anticipazione e l’acquisto dell’immobile e che tale connessione viene meno quando il decorso del tempo tra l’acquisto dell’immobile e la richiesta di anticipazione sia tale da interrompere ogni collegamento funzionale tra le somme da erogare e l’esigenza tutelata dalla norma.

Quanto all’intervallo temporale tra detti due momenti, la Commissione nei citati Orientamenti ha reputato congruo il termine di diciotto mesi dalla data dell’acquisto, affinché l’anticipazione possa ritenersi effettivamente destinata alla soddisfazione del bisogno prima casa di abitazione.

Come sempre precisato negli Orientamenti, le forme pensionistiche possono fissare, nell’ambito della loro autonomia, solo termini più brevi di quello indicato dalla Commissione.

Atteso quanto sopra, l’ipotesi prospettata da codesto Fondo di consentire una prenotazione dell’anticipazione, da effettuarsi al momento della concessione del mutuo e da attivarsi concretamente, all’occorrenza, a data indefinita, non appare compatibile con la normativa di settore e con gli Orientamenti della Commissione, giacché di fatto, per l’anticipazione relativa alla causale acquisto prima casa di abitazione, aggirerebbe il limite temporale dei diciotto mesi e dunque, sotto un profilo sostanziale, proprio quell’elemento ritenuto necessario per poter effettivamente collegare l’anticipazione della prestazione alla soddisfazione dell’esigenza abitativa.

Premesso che, in linea generale, l’istituto dell’anticipazione ha come riferimento unicamente la posizione dell’iscritto maturata alla data in cui viene posto in essere detto atto e non anche i flussi futuri, si osserva che, nella fattispecie rappresentata, la possibilità di richiedere l’anticipazione anche a distanza significativa di tempo dall’acquisto dell’immobile nei fatti finirebbe per incidere sulla finalità stessa dell’anticipazione.

Tale finalità non sarebbe, in tal modo, più volta all’acquisto dell’immobile, bensì diretta all’estinzione del mutuo o, comunque, al pagamento dei suoi ratei. A questo proposito, tuttavia, si osserva che la normativa di settore (art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 252 del 2005) non contempla il diritto degli iscritti di chiedere anticipazioni per l’estinzione di mutui immobiliari o, comunque, per l’assolvimento degli obblighi ad essi connessi e non consente pertanto al Fondo l’erogazione di siffatte prestazioni.

Le considerazioni di cui sopra valgono sia per le anticipazioni chieste direttamente dall’iscritto, sia per le anticipazioni chieste da terzi soggetti sulla base di un’eventuale delega rilasciata dall’iscritto stesso, come nella fattispecie prospettata.

Il Presidente