Risposta a quesito in materia di mandati di gestione

Categoria: 
Gestione del fondo
Gestione delle risorse
Data: 
Giugno, 2014


(lettera inviata a un’associazione di categoria)

Si fa riferimento alla lettera del ……. u.s. con la quale codesta Associazione ha chiesto un parere in merito alla possibilità che le forme pensionistiche complementari forniscano al gestore finanziario eventuali indicazioni circa gli strumenti finanziari in cui investire.

Nel richiamare la normativa di riferimento e le disposizioni emanate dalla COVIP in materia di politica di investimento, codesta Associazione precisa che la richiesta di parere verte, in particolare, sull’eventualità che la forma di previdenza complementare ritenga opportuno procedere, in ragione delle contingenti prospettive di mercato, alla sottoscrizione, per il tramite del gestore, di quote di OICR alternativi che investano in asset class con caratteristiche tecniche sostanzialmente vicine a quelle del mercato di riferimento del mandato di gestione.

Come prospettato nella richiesta di parere, la forma pensionistica chiederebbe poi al soggetto gestore di compiere una valutazione professionale sugli strumenti finanziari individuati, al fine di procedere all’investimento successivamente all’apprezzamento della congruità e della potenziale profittabilità dell’operazione.

Ciò risulta in linea con il sistema delineato dal d.lgs. n. 252 del 2005, che detta un regime speciale in cui il cliente, cioè il fondo, ove intenda dare specifiche indicazioni al gestore, deve essere coadiuvato dal gestore stesso nelle valutazioni di opportunità dell’investimento e nella realizzazione dell’operazione. Nel caso particolare degli OICR, e ancor più di quelli alternativi, le indicazioni sono ammissibili purché coerenti con i principi che regolano i rapporti contrattuali.

Si ritiene pertanto che i fondi pensione possano impartire indicazioni al gestore in ordine agli investimenti da effettuare a condizione che le stesse siano coerenti con le linee di indirizzo della gestione e con il mandato già conferito.

Infatti, laddove gli OICR alternativi già fossero compresi nel mandato di gestione, rientra tra le facoltà del fondo pensione anche quella di chiedere al gestore di compiere una valutazione professionale in merito a uno o più OICR alternativi, specificamente indicati dal fondo stesso, e di effettuare l’investimento una volta espresso un positivo apprezzamento circa l’operazione.

Altra situazione è quella in cui l’investimento in OICR alternativi non sia attualmente prevista nelle linee di indirizzo della gestione e nelle convenzioni con i gestori.

In questo caso si ritiene che il fondo, una volta riviste le proprie linee di indirizzo della gestione, e quindi aggiornato il proprio documento sulla politica di investimento, possa operare la revisione anche del mandato di gestione affidato al medesimo gestore. Ciò a condizione che il sottostante investibile da parte degli OICR alternativi individuati sia sostanzialmente compatibile con gli asset class indicati nel mandato di gestione.

Qualora tale compatibilità non sia presente, il fondo dovrà procedere alla selezione ex novo di un gestore per detti strumenti.

Resta poi da valutare se, nelle more della modifica del documento sulla politica di investimento e dei mandati di gestione o comunque in presenza di ragioni contingenti e transitorie, il fondo possa fornire, in presenza sempre di una sostanziale compatibilità tra il sottostante dell’OICR individuato e gli asset class del mandato, le predette indicazioni al gestore. Tale ipotesi può essere ritenuta ammissibile, con il consenso del gestore con il quale saranno concordati anche i relativi obiettivi, unicamente per periodi limitati e in presenza di momentanee e particolari situazioni di mercato.

Di quest’ultime operazioni dovrà essere data successiva informativa alla COVIP, precisando l’oggetto dell’investimento e i relativi obiettivi.

Quanto infine alla scelta degli strumenti finanziari, dovrà in ogni caso essere tenuta in considerazione la normativa tempo per tempo vigente in materia di limiti agli investimenti delle forme pensionistiche complementari.

Il Presidente