Risposta a quesito in materia di requisiti di professionalità

Categoria: 
Organi di amministrazione e controllo - Responsabile
Requisiti di professionalità - situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità
Data: 
Febbraio, 2013

 


(lettera inviata a un fondo pensione)



Si fa riferimento alla richiesta del …, con la quale codesto Fondo ha posto un quesito in materia di requisiti di professionalità di un componente del proprio organo di amministrazione, recentemente investito della funzione.

La questione riguarda in particolare una persona che, in qualità di rappresentante sindacale, ha a suo tempo frequentato un corso professionalizzante, ai sensi dell’art. 3 del DM Lavoro n. 79 del 2007, e che a seguito della maturazione del requisito di professionalità è entrato a far parte dell’organo di amministrazione del Fondo pensione … a decorrere dal …, esercitando tuttora il ruolo di amministratore di quella forma pensionistica complementare.

Nel valutare la sussistenza dei requisiti di professionalità in capo al predetto amministratore, l’organo di amministrazione ha tuttavia riscontrato che, al momento della nomina, erano decorsi più di tre anni dalla data di conseguimento dell’attestazione di frequenza del corso di formazione.

Da un punto di vista strettamente letterale, è stato quindi rilevato che si sarebbe dovuto dichiarare l’insussistenza del requisito di professionalità, atteso che l’art. 2, comma 1, lett. g), del DM n. 79 del 2007 dispone che detti corsi debbano essere frequentati in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina. Nel contempo è stata evidenziata la contraddittorietà della situazione che si sarebbe venuta a verificare, che da un lato consentirebbe al componente in questione di continuare a far parte dell’organo di amministrazione di … e dall’altro gli precluderebbe la possibilità di esercitare analoga funzione nell’organo di amministrazione di …. .

Sulla base di tali considerazioni, l’organo di amministrazione di codesto Fondo ha ritenuto che, nel caso concreto, non fosse ancora venuto meno il requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) del DM n. 79 del 2007, atteso che l’interessato ha, nel corso del triennio successivo alla frequenza del corso professionalizzante, esercitato attività di amministratore di un’altra forma pensionistica complementare.

La decisione assunta sul punto è condivisibile. La norma, secondo la quale occorre aver frequentato il corso professionalizzante in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina, mira infatti a tutelare la professionalità dei componenti degli organi dei fondi attraverso la presunzione che, decorsi tre anni senza che quella professionalità abbia avuto modo di tradursi nell’espletamento effettivo di un incarico di amministrazione, di direzione o di carattere direttivo in forme pensionistiche complementari, la stessa venga a cessare.

Alla luce di quanto detto, è da ritenersi che, se successivamente alla frequenza del corso il soggetto abbia assunto incarichi del tipo appena richiamato, ancorché per un periodo non sufficiente a integrare il requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), il triennio rilevante al fine del venir meno della professionalità debba farsi decorrere dalla cessazione dell’incarico nel frattempo assunto.

Nella situazione rappresentata nel quesito, il soggetto non solo ha effettivamente esercitato funzioni di amministrazione presso un fondo pensione durante il triennio successivo alla frequenza del corso ma, al momento della nomina in …, ancora svolge detto incarico. Si reputa pertanto coerente con la ratio della norma la decisione assunta dall’organo di amministrazione di codesto Fondo.

Il Presidente