Risposta a quesito in materia di requisiti di professionalità di cui all’art. 2, comma 1, lett. g), del DM n. 79 del 2007

Categoria: 
Organi di amministrazione e controllo - Responsabile
Requisiti di professionalità - situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità
Data: 
Febbraio, 2017

 

 

(lettera inviata a un fondo pensione negoziale)

 

Si fa riferimento alla richiesta del …. con la quale codesto Fondo ha posto un quesito in merito al D.M. 15 maggio 2007, n. 79 recante norme per l’individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari.

 

Il quesito verte, nello specifico, sul requisito di professionalità previsto dall’art. 2, comma 1, lett. g) del D.M. n. 79 del 2007 che attribuisce rilievo all’aver svolto un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso imprese diverse da quelle indicate nella lettera a), ovvero funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria, comparto o area contrattuale, nonché a organismi e comitati di settore che svolgono funzioni similari nell’ambito della pubblica amministrazione, purché le persone in possesso delle predette esperienze professionali abbiano frequentato corsi di formazione di cui all’articolo 3 in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina.

 

In base alla sopra citata previsione, l’aver svolto per almeno un triennio le attività ivi previste non è di per sé sufficiente ai fini della maturazione dei prescritti requisiti di professionalità, essendo necessario anche l’aver frequentato, in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina, uno dei corsi professionalizzanti regolati dal successivo art. 3.

 

Con riferimento a tale fattispecie, codesto Fondo chiede di conoscere se i corsi di formazione c.d. professionalizzanti, richiesti al fine di integrare l’esperienza professionale, debbano essere stati completati al momento della nomina ovvero se il requisito possa ritenersi posseduto anche qualora l’attività formativa sia in corso di svolgimento alla data della nomina.

 

In particolare viene fatto presente che, in sede di verifica della sussistenza dei requisiti di professionalità nei confronti dei nuovi consiglieri di amministrazione eletti, è emerso che due di essi hanno presentato un’attestazione di frequenza, nell’anno accademico in corso di svolgimento (2016-2017), di un corso professionalizzante ex art. 3 del D.M. n. 79 del 2007.

 

Al riguardo, è inoltre rappresentato che alcuni consiglieri hanno in quella sede ritenuto che i requisiti in questione debbano essere già posseduti al momento dell’assunzione dell’incarico, sicché sarebbe necessario aver già terminato il corso di formazione richiamato dall’art. 2, comma 1, lett. g) e disciplinato dall’art. 3 del D.M. n. 79 del 2007, mentre altri consiglieri sarebbero di contrario avviso. Questi ultimi, come evidenziato nella nota, avrebbero ritenuto di poter trarre elementi a favore della propria tesi da una risposta a quesito, resa dalla COVIP nel giugno del 2010.

 

In merito a quanto sopra, si ritiene in primo luogo utile evidenziare che la risposta a quesito richiamata non ha assolutamente trattato il profilo che qui viene in rilievo, dal momento che la questione a suo tempo esaminata riguardava il rapporto esistente tra la tempistica di svolgimento di una delle attività professionali contemplate dall’art. 2, comma 1, lett. g) del D.M. n. 79 del 2007 e la tempistica di svolgimento del corso professionalizzante, essendo in dubbio se la predetta esperienza professionale potesse essere maturata anche contestualmente alla partecipazione del corso di formazione.

 

Infatti, come risulta palese dal contesto complessivo della risposta a quesito, in tale occasione era in discussione in quale momento si dovesse collocare l’avvenuta frequenza del corso professionalizzante rispetto all’aver svolto attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso imprese diverse da quelle del settore bancario, finanziario o assicurativo.

 

Nell’ambito della succitata risposta a quesito, la considerazione secondo la quale Si ritiene quindi non vi siano impedimenti al compimento del percorso formativo anche contestualmente allo svolgimento dell’attività di amministrazione e controllo o di carattere direttivo, che andrebbe a integrare, unitamente alla formazione stessa, i requisiti che danno titolo alla nomina non è, quindi, da intendersi in alcun modo riferita all’attività professionale svolta presso il fondo pensione, bensì all’attività professionale svolta antecedentemente all’assunzione dell’incarico.

 

Con riferimento invece al quesito in esame, si fa presente che, ai sensi della normativa richiamata, l’esperienza formativa deve essersi senz’altro conclusa antecedentemente alla nomina, in quanto elemento che, unitamente all’esperienza professionale precedentemente svolta, costituisce il requisito che deve essere posseduto per l’assunzione dell’incarico. Ciò si evince chiaramente dal combinato disposto dell’art. 2, comma 1, lett. g) e dell’art. 3 del D.M. n. 79 del 2007.

 

La previsione dell’art. 2, comma 1, lett. g) richiede infatti l’avvenuta maturazione sia dell’esperienza professionale pregressa sia della frequenza del corso professionalizzate. Tale previsione richiama, poi, integralmente l’art. 3 del D.M. n. 79 del 2007 che, nel descrivere le caratteristiche dei corsi professionalizzanti, prevede espressamente che il corso debba concludersi con il positivo superamento della prova finale e con il rilascio di un’apposita attestazione.

 

Risulta, pertanto, di tutta evidenza che, la condizione dell’avvenuta frequenza prevista dal sopra citato art. 2, comma 1, lett. g), può dirsi realizzata solo al termine del percorso formativo previsto dall’art. 3, una volta conseguita l’attestazione.

 

Ritenere, al contrario, che possano esercitarsi le funzioni non avendo già completato il percorso formativo costituirebbe un vulnus alla ratio sottesa alla stessa normativa sui requisiti di professionalità, secondo la quale gli esponenti dei fondi pensione devono aver previamente maturato l’esperienza professionale richiesta e, nelle fattispecie di cui all’art. 2, comma 1, lett. g), anche aver previamente acquisito le conoscenze necessarie allo svolgimento dell’incarico.

 

Il Presidente