Risposta a quesito in materia di riscatto della posizione individuale in caso di morte dell’aderente

Categoria: 
Prestazioni
Riscatto per premorienza
Data: 
Aprile, 2016

 


(lettera inviata a un fondo pensione preesistente)

Si fa riferimento alla richiesta di parere del …… con la quale codesto Fondo, avente natura di forma pensionistica collettiva a contribuzione definita, ha chiesto chiarimenti in materia di esercizio della facoltà di riscatto della posizione individuale in caso di decesso dell’aderente, prevista dall’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 252 del 2005.

Com’è noto il citato art. 14, comma 3, prevede che in caso di morte dell’aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l’intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, mentre per le forme pensionistiche collettive resta acquisita al fondo pensione.

Con riferimento a detta previsione, codesto Fondo si interroga sulla prassi da porre in essere a fronte del mancato esercizio del diritto di riscatto in parola da parte degli eredi o dei diversi beneficiari designati dall’iscritto e sui termini e sulle modalità di acquisizione, da parte delle forme pensionistiche collettive, delle posizioni degli aderenti.

Preliminarmente si rileva che il diritto di riscatto della posizione individuale da parte degli eredi o dei diversi beneficiari designati, di cui all’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 252 del 2005, è da intendersi soggetto, trattandosi di prestazione da erogarsi in unica soluzione, alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’art.2946 c.c. La predetta prescrizione decorre, ai sensi dell’art. 2935 del c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dalla data di decesso dell’iscritto.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l’impossibilità di far valere il diritto, che il citato art. 2935 c.c. considera come fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella derivante da cause giuridiche che ostacolino l’esercizio del diritto, come l’apposizione di termini o condizioni.

Viceversa, in base a tale orientamento, l’impossibilità di far valere il diritto non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione. Tra le cause di sospensione della prescrizione ivi previste non rientra, infatti, l’ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto, salvo l’ipotesi di dolo del debitore.

A rigore, dunque, gli eredi o beneficiari designati dagli iscritti, ignari dell’esistenza del loro diritto di credito verso le forme pensionistiche, non potrebbero invocare tale circostanza a giustificazione del mancato esercizio del diritto nei termini, salva l’ipotesi di dolo da parte dei fondi stessi.

Ciò premesso, si richiama l’attenzione di codesto Fondo sull’opportunità che in caso di acquisizione della notizia del decesso dell’iscritto, siano adottati, ove possibile, comportamenti tendenzialmente volti alla salvaguardia dell’utilità altrui, consistenti nell’informare per tempo gli eredi e i beneficiari designati dell’esistenza del credito, avvisandoli del termine di prescrizione del loro diritto.

Più in generale, è buona prassi dotarsi di procedure idonee ad accertare l’esistenza in vita degli iscritti in ordine ai quali non affluiscano versamenti da tempo prolungato, prima della scadenza dei dieci anni dall’ultimo versamento ricevuto. L’iscritto infatti potrebbe aver semplicemente sospeso i versamenti o perso i requisiti di partecipazione, con ciò mantenendo intatte tutte le prerogative nascenti dall’iscrizione.

Da ultimo, si fa presente che l’eventuale acquisizione delle posizioni individuali degli aderenti da parte di codesto Fondo, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 252 del 2005, darà luogo ad un accrescimento delle posizioni degli altri iscritti.

Il Presidente f.f.