Risposta a quesito in merito alla correttezza delle procedure operative adottate circa la data di valorizzazione della posizione individuale

Categoria: 
Prestazioni
Riscatti
Data: 
Giugno, 2011

 


(lettera inviata a un fondo pensione negoziale)

Si fa riferimento alla nota del ... con la quale, nel prendere spunto da una recente pronuncia giurisprudenziale che ha riguardato un’altra forma pensionistica complementare, è stato chiesto un parere in merito alla correttezza delle procedure operative adottate da codesto Fondo per il disinvestimento delle posizioni individuali nel caso in cui allo stesso pervengano, successivamente all’istanza di erogazione della prestazione, nuovi flussi contributivi.
Nella nota è in particolare evidenziato che il Fondo ritiene di essere tenuto, in base alle disposizioni COVIP, a procedere all’investimento e alla trasformazione in quote anche dei contributi ricevuti in concomitanza con la richiesta di prestazione o nelle more della relativa gestione. Conseguentemente, secondo la prassi in essere, l’intera posizione dell’iscritto viene disinvestita solo a seguito del disinvestimento anche dell’ultimo contributo versato in ordine temporale.
Sulla scorta di tali considerazioni, il Fondo ha sin qui ritenuto che il giorno di valorizzazione da prendere a riferimento per effettuare il disinvestimento non possa essere che quello successivo al momento in cui l’intera posizione previdenziale è espressa in quote.
A sostegno della linea operativa seguita sono richiamate nella nota alcune indicazioni fornite dalla COVIP nella Deliberazione del 17 giugno 1998 in materia di bilancio dei fondi pensione e nello Schema di statuto dei fondi pensione negoziali, riguardanti la suddivisione in quote dell’attivo netto destinato alle prestazioni e la relativa valorizzazione.
Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare che la prassi di procedere alla liquidazione soltanto dopo aver convertito in quote l’ultima contribuzione ricevuta, anche ove successiva alla richiesta di prestazione, non risulta allineata con le previsioni riportate nel paragrafo 1.4.3. delle Disposizioni COVIP sul bilancio e nell’art. 12, comma 5 dello Schema di statuto. Secondo tali previsioni, infatti, l’importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo al momento in cui il fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
Su questo punto si ricorda, altresì, che nelle Disposizioni COVIP del 22 luglio 2010 in materia di Comunicazioni in caso di erogazione di prestazioni è stato precisato che nel caso in cui la forma pensionistica sia a conoscenza di ritardi nei versamenti contributivi o comunque sussistano cause che non permettono di liquidare l’intero importo spettante, la stessa è tenuta a far presente all’iscritto che si tratta di una liquidazione provvisoria e che una successiva liquidazione avrà luogo non appena gli importi residui siano versati alla forma pensionistica.
E’, infatti, da ritenersi necessario che il Fondo adotti procedure adeguate a meglio contemperare l’efficienza della gestione con l’esigenza degli iscritti di ottenere le prestazioni in tempi ragionevolmente contenuti.
Quanto all’affermazione che la prassi prospettata da codesto Fondo pensione troverebbe fondamento nelle disposizioni COVIP, si evidenzia che le disposizioni richiamate dal Fondo sono relative alla normale gestione dei flussi contributivi e non riguardano la casistica peculiare del trattamento da riservare ai contributi pervenuti successivamente a una richiesta di riscatto o prestazione. Per tali importi si ritiene che non vi sia la necessità di procedere all’attività di investimento e successivo disinvestimento, ferma restando l’esigenza di prevedere e comunicare all’aderente le relative modalità di gestione.
La procedura più corretta risulta, quindi, quella di valorizzare e liquidare le quote presenti sulla posizione individuale dell’iscritto a seguito della verifica delle condizioni legittimanti la richiesta di prestazione. Se i tempi lo consentono, gli ultimi contributi pervenuti potranno essere direttamente corrisposti all’aderente insieme alla prestazione principale, costituita dal montante disinvestito. In caso contrario, si ritiene che il Fondo debba, più opportunamente, procedere a una liquidazione aggiuntiva relativa agli ulteriori importi ricevuti.

Il Presidente