Risposta a quesito relativo ai requisiti di professionalità dei componenti del consiglio di amministrazione

Categoria: 
Organi di amministrazione e controllo - Responsabile
Requisiti di professionalità - situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità
Data: 
Aprile, 2009

 


(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)

Si fa riferimento alla nota del……con la quale codesto Fondo ha posto un quesito in merito alla sussistenza dei requisiti di professionalità, di cui al D.M. n.79/2007, in capo ai dipendenti della società capogruppo…...

In primo luogo è stato chiesto di conoscere se la società capogruppo……possa essere considerata impresa del settore finanziario ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.M. n.79/2007, considerato che la stessa rientra tra i soggetti contemplati dall’articolo 113 del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385/1993) ed è, pertanto, iscritta nella sezione speciale dell’elenco generale di cui all’articolo 106.

E’ stata, inoltre, chiesta conferma in merito all’idoneità dei dirigenti e dei quadri dipendenti della società capogruppo, che abbiano svolto almeno tre anni di attività di amministrazione, controllo o di carattere direttivo, ad assumere l’incarico di componente del consiglio di amministrazione del Fondo Pensione ……..

La norma che viene qui in rilievo è l’articolo 2, comma 1, lettera a) del D.M. n.79/2007 che prevede, tra i requisiti di professionalità, anche l’aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività di amministrazione, controllo o di carattere direttivo presso enti o imprese del settore, bancario, finanziario o assicurativo.

Per quanto concerne gli enti del settore finanziario è opportuno precisare che nel nostro ordinamento non esiste una norma che definisca chiaramente l’attività finanziaria o il settore finanziario. Il disposto dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del D.M. n. 79/2007 va, quindi, interpretato considerando le varie discipline che regolamentano, sotto vari profili, i soggetti che svolgono un’attività finanziaria. Ai fini che qui rilevano, si osserva che il Titolo V del Testo Unico Bancario (articoli da 106 a 114) risulta espressamente intitolato Soggetti operanti nel settore finanziario.

L’articolo 106 del T.U.B. riguarda gli intermediari finanziari che esercitano nei confronti del pubblico attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e prevede che gli stessi siano iscritti in un elenco generale, tenuto adesso dalla Banca d’Italia. Tali intermediari possono svolgere esclusivamente attività finanziarie.

L’articolo 113 del T.U.B. riguarda, invece, i soggetti che esercitano in via prevalente, non nei confronti del pubblico, le attività individuate all’articolo 106 e prevede che gli stessi siano iscritti in un’apposita sezione del succitato elenco generale. Per tali soggetti, la cui attività di carattere finanziario è rivolta unicamente nei confronti delle società del gruppo di appartenenza, non è richiesto il requisito dell’esercizio in via esclusiva di attività finanziarie, potendo rilevare, ai fini dell’iscrizione, il solo esercizio in via prevalente di dette attività.

Anche questi ultimi soggetti sono, pertanto, da inquadrare, ai sensi del T.U.B., tra i soggetti operanti nel settore finanziario, atteso che entrambe le tipologie di intermediari indicati nelle norme sopra citate risultano riconducibili alla categoria dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui al predetto Titolo V.

Un’ulteriore conferma in tal senso si può trarre dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 febbraio 2009, n.29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile u.s., che definisce quali intermediari finanziari tutti i soggetti iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del T.U.B. ; ciò vale, quindi, anche per coloro che, ex art.113, sono iscritti ad una sezione speciale del medesimo elenco.

Nel caso di specie, si ritiene, pertanto, che l’iscrizione, ai sensi dell’articolo 113 del T.U.B. , della società capogruppo……..nella sezione speciale dell’elenco generale di cui all’articolo 106, implichi la riconducibilità della stessa nell’ambito degli enti o imprese contemplati dall’articolo 2, comma 1, lett. a) del Decreto n.79/2007.

In merito, poi, all’idoneità dei dirigenti e quadri dipendenti della società…...…a ricoprire le funzioni di componente del consiglio di amministrazione del Fondo pensione, si fa presente che già negli Orientamenti COVIP dell’aprile 1998 in tema di requisiti di professionalità, si è avuto modo di precisare che spetta ai fondi pensione di andare a verificare, nel concreto, le funzioni effettivamente esercitate, all’interno della società, dal singolo dipendente, al fine di riscontrare la ricorrenza del requisito di professionalità.

In particolare, quanto alle funzioni di carattere direttivo si ritiene opportuno richiamare le considerazioni già rappresentate in detto Orientamento (si veda la sezione n.3), laddove è stato ritenuto che sia inadeguato considerare rilevante il solo inquadramento contrattuale e si è ravvisata l’esigenza, per coloro che non rivestono qualifica di dirigente, che venga verificata la ricorrenza di elementi certi ed obiettivi, quali l’effettiva direzione di settori aziendali, l’attribuzione di poteri di firma di atti di rilevanza esterna di contenuto significativo o un adeguato livello di autonomia e discrezionalità, anche in relazione alla tipologia di organizzazione imprenditoriale e alle dimensioni sia dell’azienda sia dell’eventuale settore affidato.

Il Presidente