Risposta a quesito relativo alle scelte di destinazione del TFR per l’ipotesi di affitto d’azienda

Categoria: 
Fonti istitutive e finanziamento
Finanziamento
Data: 
Aprile, 2010

 


(lettera inviata ad alcune Segreterie regionali di Sindacati)

Si fa riferimento alla nota del ……… con la quale codeste Segreterie regionali hanno chiesto un parere in ordine all’applicabilità delle indicazioni contenute nelle Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro, approvate con deliberazione COVIP del 24 aprile 2008, con riferimento ai lavoratori interessati da un’operazione di affitto di ramo d’azienda.
In particolare, è chiesto di conoscere se i predetti lavoratori siano o meno tenuti alla compilazione della modulistica allegata alla nota e consistente: nello schema di modello allegato alle predette Direttive (contenente la comunicazione al datore di lavoro delle scelte effettuate circa la destinazione del TFR da parte dei lavoratori riassunti che avevano conferito il TFR a previdenza complementare in relazione a precedenti rapporti di lavoro e che, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione alla forma a cui erano iscritti, non hanno riscattato integralmente la posizione) e in un questionario diretto a conoscere le scelte già effettuate dal lavoratore nel precedente rapporto di lavoro.


Al riguardo, si rileva preliminarmente che, come anche precisato dall’art. 2112 c.c., l’affitto di ramo d’azienda costituisce una specie del più ampio genere dei trasferimenti di rami d’azienda e, cioè, di quelle operazioni che comportino il mutamento nella titolarità di un’articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del trasferimento.
Con riferimento a dette operazioni di trasferimento di ramo d’azienda si ritiene opportuno qui richiamare quanto già precisato negli Orientamenti Interpretativi in materia di riscatto della posizione individuale ex articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n.252/2005, approvati con deliberazione COVIP del 17 settembre 2009.
Come già chiarito nei predetti Orientamenti, si osserva che non può ritenersi realizzata una situazione di perdita dei requisiti di partecipazione e non possono, pertanto, attivarsi quelle clausole statutarie che consentirebbero il riscatto della posizione individuale, laddove l’operazione di trasferimento di ramo d’azienda sia accompagnata dalla pattuizione, formalizzata in un accordo collettivo, dell’impegno del nuovo datore di lavoro di continuare la contribuzione alle forme pensionistiche collettive d’iscrizione dei lavoratori.
Considerato che nell’accordo allegato alla nota è stato confermato sia il mantenimento delle iscrizioni in essere al fondo …….sia la possibilità di nuove iscrizioni su base volontaria allo stesso, si rileva che, da un punto di vista sostanziale, nulla è cambiato per i soggetti coinvolti nell’operazione di affitto di ramo d’azienda, che siano iscritti a tale forma pensionistica complementare, i quali possono proseguire senza soluzione di continuità la propria partecipazione al fondo di appartenenza. Ne consegue, pertanto, che gli stessi non hanno titolo di esercitare il riscatto ai sensi dell’art. 14, comma 5 del decreto legislativo n.252/2005 per perdita dei requisiti di partecipazione .
Non vi è motivo, pertanto, per far compilare ai lavoratori che hanno aderito a previdenza complementare il modello allegato alle Direttive COVIP del 24 aprile 2008, utile per l’individuazione della nuova forma pensionistica complementare cui conferire il TFR maturando in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo di originaria appartenenza. Restano quindi valide le scelte già compiute circa la destinazione del TFR al fondo ………..
Analogamente si riterrebbe superflua la compilazione, da parte dei lavoratori interessati dall’operazione di affitto di ramo d’azienda, del questionario in bozza allegato alla nota, ben potendo la società cessionaria acquisire direttamente dalla società cedente, con la quale ha sottoscritto un contratto di affitto di azienda, tutte le informazioni necessarie a conoscere l’opzione a suo tempo esercitata da ciascun lavoratore per i profili inerenti la previdenza complementare.


Il Presidente