Risposta a quesito sulla applicabilità dell’art. 11, commi 2 o 4, del decreto legislativo n. 252 del 2005 nei casi di adesione a piani di accompagnamento alla prestazione pensionistica a seguito della cessazione del rapporto di lavoro ex legge n. 92 del 2012

Categoria: 
Prestazioni
Prestazioni pensionistiche
Data: 
Febbraio, 2016

 


(lettera inviata a un fondo pensione preesistente)

Si fa riferimento alla lettera del ..., con la quale sono stati chiesti chiarimenti in tema di prestazioni pensionistiche erogabili ai lavoratori che aderiscono a piani di accompagnamento alla pensione ex art. 4 della legge n. 92 del 2012 (c.d. esodo incentivato).

In particolare, con la nota citata codesto Fondo intende conoscere se a detti soggetti possa essere erogata la prestazione pensionistica ai sensi dell’art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 252 del 2005 oppure se sia consentita l’anticipazione della prestazione pensionistica ex art. 11, comma 4, del medesimo decreto.

Come già rilevato in altra risposta a quesito dell’ottobre 2013, relativa peraltro alla diversa ipotesi del riscatto parziale ex art. 14, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 252 del 2005, occorre preliminarmente avere presente che il citato art. 4 della legge n. 92 del 2012 prevede la possibilità, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione.

Con gli accordi di esodo, il datore di lavoro si impegna a corrispondere all’INPS la provvista finanziaria per l’erogazione ai lavoratori di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

I lavoratori che possono essere interessati dai Piani di esodo sono quelli che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei 4 anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Ciò premesso, si esprime l’avviso che i lavoratori posti nella condizione di cui all’art. 4 della legge n. 92 del 2012 non abbiano titolo, nel periodo di permanenza di detta situazione, per chiedere l’erogazione del trattamento pensionistico di previdenza complementare, sia che si tratti di quello ordinario, di cui all’art. 11, comma 2, sia che si tratti della prestazione pensionistica anticipata, contemplata dal successivo comma 4 del medesimo art. 11 del d.lgs. n. 252 del 2005.

Sotto il primo profilo, si osserva che coloro che aderiscono ai Piani di esodo non hanno ancora maturato, come prevede l’art. 11, comma 2, i requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, che, invece, verranno acquisiti solo successivamente.

Inoltre, non ricorrono neanche i presupposti per conseguire la prestazione pensionistica anticipata, ai sensi del comma 4 del predetto art. 11, che prevede la possibilità di conseguire la prestazione di previdenza complementare con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

Infatti, considerato che i lavoratori che possono essere interessati dai Piani di esodo in parola sono solo quelli che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento nei quattro anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro, nel caso dell’esodo incentivato  l’inoccupazione può essere al massimo quadriennale, ossia ha una durata inferiore al periodo di inoccupazione previsto dal vigente art. 11, comma 4, al fine di poter usufruire dell’anticipazione della prestazione pensionistica.

In conclusione, nella fattispecie considerata l’aderente può sicuramente esercitare il riscatto parziale ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. b) o anche quello integrale di cui all’art. 14, comma 5, penalizzato fiscalmente, mentre per fruire della prestazione pensionistica dovrà, sulla base della normativa attuale, attendere la maturazione dei requisiti di accesso alla pensione nel regime obbligatorio di base.

 

 

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Per completezza, si informa che nell’ambito dei lavori parlamentari in corso riguardanti il disegno di legge relativo alla legge annuale per il mercato e la concorrenza è stata prevista l’introduzione di una norma volta a modificare l’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 252 del 2005, che, una volta entrata in vigore, renderà rilevanti ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica anticipata i periodi di inoccupazione superiori a ventiquattro mesi.

 


Il Presidente f.f.