Risposta a quesito sulla normativa in tema di riscatto per premorienza

Categoria: 
Prestazioni
Riscatto per premorienza
Data: 
Novembre, 2020

(lettera inviata a un fondo pensione negoziale)

Si fa riferimento alla nota del …, con la quale codesto Fondo ha posto un quesito in tema di riscatto per premorienza dell’iscritto.

Nello specifico, viene chiesto se sia possibile estendere anche agli eredi di lavoratori pubblici aderenti al Fondo il diritto di esercitare il riscatto per premorienza, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14, comma 3, del D.lgs. n. 252/2005. Ciò per venire incontro alla pretesa avanzata, con riserva di azione giudiziaria, da taluni eredi di iscritto deceduto.

Al riguardo, si fa presente che la disciplina, oggi in vigore, in tema di prestazioni di previdenza complementare non è univoca per tutti gli iscritti, dal momento che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che aderiscono su base collettiva a un fondo pensione continua ad applicarsi, ai sensi dell’art. 23, comma 6, del Decreto lgs. 252/2005, la previgente normativa.

Pertanto, in tema di premorienza, ai predetti dipendenti pubblici continua ad applicarsi l’art. 10, comma 3-ter, del Decreto lgs. 124/1993. Le differenze di tale disciplina rispetto a quella prevista dall’art. 14, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005 sono state messe bene in evidenza negli Orientamenti COVIP del 15 luglio 2008.

Con riferimento alle adesioni collettive, il comma 3-ter dell’art. 10 del Decreto lgs. 124/1993, introdotto dalla Legge 335/1995 e poi modificato dalla Legge 144/1999, dispone che in caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso può essere riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell’iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo la posizione resta acquisita al fondo pensione.

Come anche chiarito nella risposta a quesito di febbraio 2001, la norma in parola stabilisce, pertanto, un ordine preferenziale tra i soggetti indicati, cosicché la presenza del coniuge superstite esclude il diritto dei figli e quella dei figli in assenza del coniuge esclude il diritto degli ascendenti. Ciò vale, in ultimo, anche per le diverse disposizioni del lavoratore iscritto che rilevano solo in caso di assenza del coniuge, dei figli e dei genitori a carico dell’iscritto e in mancanza delle quali la posizione resta acquisita al fondo pensione.

L’art. 14, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005 attribuisce, invece, il diritto di riscatto agli eredi, ovvero ai diversi soggetti designati dall’aderente e, in mancanza di tali soggetti, prevede che nelle forme pensionistiche collettive la posizione resti acquisita al fondo pensione.

Per quanto qui rileva, una novità di rilievo è data dall’eliminazione dell’indicazione diretta del coniuge, dei figli e dei genitori, quali beneficiari (come in precedenza previsto per le sole adesioni collettive dall’articolo 10, comma 3-ter del Decreto lgs. 124/1993) e la loro sostituzione con la generica indicazione degli eredi.

Come poi precisato dalla COVIP nei suoi Orientamenti del 15 luglio 2008, la norma sopracitata individua i soggetti che, in astratto, hanno titolo ad esercitare il riscatto (eredi o diversi beneficiari designati) senza definire un criterio di preferenza esclusiva dei primi rispetto ai secondi. In concreto, pertanto, la posizione verrà attribuita agli eredi laddove non risulti una diversa volontà dell’aderente; in quest’ultimo caso, invece, la posizione sarà riscattata dal soggetto o dai soggetti appositamente designati dall’iscritto. In mancanza di una designazione assumono, quindi, rilievo tutti gli eredi, divenendo così ancor più residuale, rispetto alla normativa previgente, l’acquisizione della posizione da parte del fondo pensione collettivo.

La differenza di disciplina sopra evidenziata, tra l’art. 10, comma 3-ter, del Decreto lgs. 124/1993 e l’art. 14, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005, comporta, tra l’altro, che nel caso in cui l’iscritto non abbia effettuato una designazione, la posizione individuale spetta agli eredi, ove si applichi il Decreto lgs. 252/2005, mentre per i dipendenti del settore pubblico sopra richiamati, in mancanza di coniuge, di figli o, dei genitori se già viventi a carico dell’iscritto, la stessa è acquisita dal fondo pensione.

Risulta, quindi, di tutta evidenza la sussistenza di una disciplina civilistica del riscatto per premorienza significativamente diversificata a seconda dell’ambito di soggetti a cui si rivolge la forma pensionistica.

Non è, tuttavia, compito della scrivente Autorità autorizzare la disapplicazione dell’art. 10, comma 3-ter, del Decreto lgs. 124/1993, come richiesto da codesto Fondo, considerato che la stessa non ha il potere di privare di efficacia le norme in vigore.

La richiesta avanzata da codesto Fondo non può essere accolta neppure alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 218 del 3 ottobre 2019, richiamata nella nota sopra citata. Con la summenzionata sentenza la Corte ha sì pronunciato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 6, del Decreto lgs. 252/2005 e, cioè, della norma su cui si fondano le differenze di disciplina sopra richiamate, ma solo in modo parziale e, comunque, circoscritto ad alcuni profili di carattere tributario.

Come anche recentemente rilevato, sia pure incidentalmente, dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 51/E del 9 settembre 2020, pubblicata sul sito dell’Agenzia, con tale sentenza la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 6, del Decreto lgs. 252/2005 limitatamente al trattamento fiscale delle prestazioni di “riscatto volontario” erogate dai fondi negoziali in favore dei dipendenti pubblici. La sentenza riguarda, infatti, l’illegittimità costituzionale del diverso trattamento tributario spettante ai dipendenti pubblici in caso di “riscatto volontario” di una posizione individuale maturata tra il 2007 e il 2017, nei fondi pensione negoziali, affermando che anche ai dipendenti pubblici deve essere riconosciuto, in relazione a tale prestazione, il regime agevolato vigente dal 2007 per i dipendenti privati.

Tutto ciò premesso, si esprime l’avviso che allo stato - in difetto di un intervento normativo di armonizzazione ovvero di una nuova pronuncia d’illegittimità costituzionale di più ampia portata - il riscatto per premorienza dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che aderiscono su base collettiva a un fondo pensione, resti regolato dall’art. 10, comma 3-ter, del Decreto lgs. 124/1993.

Infine, si fa presente che la norma di cui sopra deve essere integralmente applicata da codesto Fondo, non potendo lo stesso rinunciare ad acquisire la posizione dell’iscritto deceduto in caso di assenza del coniuge, dei figli e dei genitori a carico dell’iscritto, giacché è stata una precisa scelta del legislatore quella di individuare il fondo pensione collettivo quale soggetto beneficiario di ultima istanza, a favore della collettività dei suoi iscritti.

 

Il Presidente