Risposta a quesito sulla raccolta delle adesioni da parte dei Patronati e dei Centri di assistenza fiscale.

Categoria: 
Adesione a previdenza complementare
Data: 
Febbraio, 2014


(lettera inviata a un fondo pensione negoziale)

Si fa riferimento alla lettera del …, con la quale codesto Fondo ha posto un quesito in merito alla interpretazione dell’art. …, comma …, del proprio Statuto relativo alle modalità di adesione.

La disposizione, su cui verte la questione, prevede che Le adesioni al Fondo possono essere raccolte nei luoghi di lavoro dei destinatari e presso le sedi del Fondo, presso le sedi delle OO.SS. che hanno sottoscritto le fonti istitutive, nonché presso i luoghi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive.

Al riguardo, codesto Fondo chiede di conoscere se, nell’ambito del richiamo alle OO.SS. contenuto nella citata previsione, possano ritenersi inclusi anche i Patronati e i Centri per l’assistenza fiscale (C.A.F.) relativi alle stesse OO.SS. che hanno sottoscritto o promosso il Fondo.

In proposito si fa presente che con il Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, adottato dalla COVIP con Deliberazione del 29 maggio 2008 in attuazione dell’art. 19, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 252 del 2005, sono state disciplinate le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari.

Tale Regolamento, all’art. 8, indica, con riferimento ai fondi pensione negoziali, i luoghi dove è possibile raccogliere le adesioni e i soggetti a ciò abilitati.

In base a detta previsione la raccolta delle adesioni ai fondi pensione negoziali può essere svolta:

a) nelle sedi del fondo, da parte di suoi dipendenti e/o addetti;

b) nelle sedi dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, comprese le sedi delle organizzazioni territoriali ad essi aderenti, da parte di loro dipendenti e/o addetti;

c) nei luoghi di lavoro dei destinatari, da parte del datore di lavoro, di suoi dipendenti e/o addetti, ovvero di incaricati del fondo o dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;

d) nelle sedi dei patronati a ciò incaricati dal fondo, da parte di loro dipendenti e/o addetti;

e) negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive e dei patronati di cui alla lettera precedente ovvero attività promozionali del fondo pensione.

In particolare, alla lettera d), è espressamente previsto che la raccolta delle adesioni possa avvenire nelle sedi dei Patronati a ciò incaricati dal Fondo, mentre la successiva lett. e) consente altresì di poter svolgere detta attività negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.

Si osserva pertanto che il Regolamento enuclea, nelle lettere da a) a d), alcuni luoghi specifici nei quali è possibile raccogliere le adesioni, menzionando espressamente anche i Patronati nell’ambito dei soggetti a ciò abilitati, mentre la successiva lettera e) contiene una norma di chiusura dalla portata assai ampia, funzionale a ricomprendere ogni altro luogo comunque utilizzato dalle fonti istitutive per l’espletamento di propria attività istituzionale ovvero per la promozione del fondo pensione.

Ciò posto, si rileva che rispetto alle più ampie previsioni del Regolamento COVIP sopra riportate, lo Statuto di codesto Fondo non contempla espressamente la possibilità che le adesioni vengano raccolte nelle sedi dei Patronati.

Occorre quindi valutare se i Patronati possano essere ricompresi nell’ambito soggettivo di applicazione della previsione dello Statuto del Fondo, secondo cui le adesioni possono essere raccolte presso i luoghi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive, adottata in conformità all’art. 8, comma 1, lett. e) del Regolamento COVIP, sopra citato, che menziona come luoghi di raccolta delle adesioni gli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.

Si tratta inoltre di verificare se in detta generica previsione, prevista dal Regolamento COVIP alla citata lettera e) e riprodotta all’interno della norma statutaria del Fondo, possano essere altresì ricondotti i Centri per l’assistenza fiscale.

In proposito si rileva che, in base alla disciplina legislativa dei Patronati e dei C.A.F. entrambi gli Istituti possono essere costituiti dalle organizzazioni sindacali. In particolare l’art. 2 della legge n. 152 del 2001 prevede che gli Istituti di patronato e di assistenza sociale possono essere costituiti dalle confederazioni e dalle associazioni nazionali di lavoratori e l’art. 32 del d.lgs. n. 241 del 1997 dispone che i C.A.F. siano istituiti da associazioni sindacali e organizzazioni sindacali.

Sotto il profilo che qui interessa, può quindi osservarsi che le organizzazioni sindacali agiscono nel settore dell’assistenza fiscale per il tramite dei C.A.F., dalle stesse all’uopo istituiti, e in quello dell’assistenza sociale tramite gli Istituti di patronato. L’attività dei Patronati e dei Centri di assistenza fiscale può quindi, in senso lato, essere ricondotta all’attività istituzionale degli stessi sindacati da cui promanano.

Pertanto, in base alla disposizione COVIP sopraindicata – e alla conforme norma statutaria del Fondo - nulla osta a che la raccolta delle adesioni avvenga, oltre che presso i Patronati, anche presso i Centri di assistenza fiscale costituiti da associazioni e organizzazioni sindacali sottoscrittrici o promotrici delle fonti istitutive del Fondo, compatibilmente con la disciplina loro applicabile.

Il Presidente f.f.