Risposta a quesito sulle modalità di computo del numero massimo di mandati dei componenti l’organo di amministrazione del Fondo

Categoria: 
Organi di amministrazione e controllo - Responsabile
Responsabile
Data: 
Luglio, 2013

 

 


(lettera inviata ad un fondo pensione negoziale)

Con nota del …, qui pervenuta il …, codesto Fondo ha sottoposto all’attenzione della Commissione un quesito interpretativo riguardante le modalità di computo del numero massimo di mandati svolti dai componenti gli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari.

In particolare, si chiede di conoscere l’orientamento di questa Commissione in merito al computo del primo mandato svolto dal consiglio di amministrazione nominato in sede di atto costitutivo nel numero complessivo di tre mandati fissato dall’art …., comma …, dello statuto del Fondo, coerentemente con lo Schema di statuto adottato da questa Commissione il 31 ottobre 2006.

Sul tema, la Commissione ha avuto modo di pronunciarsi in due occasioni; la prima, nella risposta a quesiti interpretativi circa la nuova disciplina recata dal decreto legislativo n.252/2005, che la Covip ha fornito nel gennaio 2007 e, successivamente, negli Orientamenti adottati il 18 ottobre 2012, riguardanti le modalità di computo del numero massimo di mandati svolti dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari.

In particolare, con la risposta a quesito del 2007, la Commissione, nell’affermare che ai fini del computo del numero complessivo di tre mandati, previsto dall’art.18, comma 8, dello Schema di statuto, non va conteggiato il primo incarico svolto come componente dell’organo di amministrazione non eletto, ha dato tra l’altro rilievo alla circostanza che, generalmente, si tratta di un mandato di durata ridotta, di norma inferiore all’anno.

Successivamente, con gli Orientamenti del 18 ottobre 2012, la Commissione è tornata sul computo dei mandati per chiarire, in termini più generali, che in caso di mandati svolti solo parzialmente, e salvo diversa scelta delle forme pensionistiche che risulti assunta a livello statutario, vanno computati nel numero massimo di mandati quelli che hanno una durata almeno pari a 12 mesi.

Entrambi i pronunciamenti seguono pertanto una stessa linea interpretativa che porta ad escludere dal computo del numero massimo di mandati consecutivamente esercitabili dai componenti degli organi di amministrazione quelli che hanno avuto una durata limitata nel tempo, comunque inferiore a 12 mesi.

Si ritiene dunque che il mandato conferito ai componenti dell’organo di amministrazione in sede di atto costitutivo possa non rientrare nel computo dei tre mandati di cui sopra solo nell’ipotesi in cui lo stesso risulti di durata limitata e comunque non superiore ai 12 mesi.

Nel caso di specie l’organo di amministrazione del Fondo nominato in sede di atto costitutivo ha svolto il proprio mandato, secondo quanto emerge dalla citata comunicazione, per un periodo rilevante, superiore anche al triennio (dal … al …). Pertanto, coerentemente con le indicazioni fornite dalla Commissione nei citati pareri si ritiene che il suddetto mandato vada incluso fra quelli utili ai fini del computo del numero massimo dei mandati, ex art …., comma …, dello statuto del Fondo.

Il Presidente f.f.