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Autorità europee di vigilanza Sono le tre Autorità di vigilanza europee competenti per la vigilanza micro-prudenziale, rispettivamente, del settore bancario (European Banking Authority – EBA), degli strumenti e dei mercati finanziari (European Securities and Markets Authority – ESMA) e delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA). L’obiettivo generale delle ESA è quello rafforzare in modo sostenibile la stabilità e l’efficacia del sistema finanziario in tutta l’Unione europea e migliorare la tutela dei consumatori e degli investitori. Le Autorità si coordinano attraverso il Comitato congiunto (Joint Committee) elaborando, se del caso, posizioni comuni al fine di assicurare la coerenza intersettoriale delle attività esplicate. Le tre Autorità europee sono nate dalla trasformazione dei precedenti comitati di terzo livello (CEBS, CESR, CEIOPS) e ne hanno assunto tutti i compiti esistenti. L’EBA, l’EIOPA e l’ESMA sono state istituite, rispettivamente, dal Regolamento (UE) n. 1093/2010; dal Regolamento (UE) n. 1094/2010 e dal Regolamento (UE) n. 1095/2010. I predetti regolamenti istitutivi sono stati rivisti dal Regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, in relazione ai poteri assegnati, alla governance e al loro finanziamento.

  • EBA (European Banking Authority) – Autorità Bancaria Europea L’Autorità europea che opera per assicurare un livello di regolamentazione e di vigilanza prudenziale efficace e uniforme nel settore bancario europeo. Operativa dal 1° gennaio 2011, ha sostituito il CEBS (Committee of European Banking Supervisors), che è stato contestualmente soppresso. Gli obiettivi generali dell’Autorità sono assicurare la stabilità finanziaria nell’UE e garantire l’integrità, l’efficienza e il regolare funzionamento del settore bancario.
  • EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) – Autorità Europea delle Assicurazioni e delle Pensioni Aziendali e Professionali L’EIOPA, operativa dal 1° gennaio 2011, ha sostituito il CEIOPS (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors), che è stato contestualmente soppresso. Fanno parte del Board of Supervisors dell’EIOPA rappresentanti di alto livello delle competenti autorità di vigilanza nazionali. L’EIOPA, oltre a fornire consulenza alle istituzioni dell’Unione, ha il compito di: assicurare una migliore protezione dei consumatori; assicurare un efficace e consistente livello di regolamentazione e vigilanza a livello europeo; armonizzare le regole e le pratiche di vigilanza a livello europeo; assicurare la vigilanza sui gruppi operanti a livello transfrontaliero e promuovere interventi coordinati a livello europeo. Inoltre, l’EIOPA ha la responsabilità di contribuire al perseguimento dell’obiettivo di stabilità del sistema finanziario, della trasparenza dei mercati e degli strumenti finanziari e della protezione degli aderenti e dei beneficiari dei piani pensionistici e assicurativi.
  • ESMA (European Securities and Markets Authority) – Autorità Europea di Supervisione degli Strumenti e dei Mercati Finanziari È l’Autorità che contribuisce a salvaguardare la stabilità del sistema finanziario dell’Unione europea, garantendo l’integrità, la trasparenza, l’efficienza e il regolare funzionamento dei mercati mobiliari, nonché a migliorare la tutela degli investitori. Operativa dal 1° gennaio 2011, ha sostituito il CESR (Committee of European Securities Regulators), che è stato contestualmente soppresso. L’ESMA favorisce la convergenza della vigilanza sia tra le autorità di regolamentazione dei valori mobiliari sia tra i settori finanziari

Il Sistema costituisce l’architettura istituzionale della vigilanza finanziaria europea. Esso è formato dalle autorità di vigilanza nazionali, dalle tre Autorità di vigilanza europee (vedi ESA) e dal Comitato europeo per il rischio sistemico (vedi ESRB). 

I fattori ESG (Environmental, Social, Governance) fanno riferimento a un insieme di fattori di rilievo dal punto di vista della sostenibilità di lungo periodo delle diverse attività economiche. Il primo riguarda l’ambiente – tra cui i cambiamenti climatici, le emissioni di CO2 (biossido di carbonio), l’inquinamento dell’aria e dell’acqua, gli sprechi e la deforestazione; il secondo gli aspetti di rilievo sociale – ad esempio i diritti umani, gli standard lavorativi e i rapporti con la comunità civile; il terzo è relativo alle pratiche di governo societarie – comprese le politiche di retribuzione dei manager, la composizione del consiglio di amministrazione, il rispetto da parte dei membri degli organi di governo societario di leggi e deontologia professionale. Tali tematiche rientrano fra gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, nei princìpi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e nei princìpi per l’investimento responsabile sostenuti dalle Nazioni Unite. Per una trattazione omogenea di tali fattori nella normativa finanziaria, sono stati pubblicati tre regolamenti: il Regolamento sulla tassonomia delle attività ecosostenibili (Regolamento (UE) 2020/852); il Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Regolamento (UE) 2019/2088); il Regolamento sugli indici di benchmark ecosostenibili (Regolamento (UE) 2019/2089).

Il Comitato è stato istituito con regolamento UE 24 novembre 2010, n. 1092 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato dal Regolamento (UE) 2019/2176 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019. L’ESRB dal 1° gennaio 2011 è responsabile della vigilanza macro-prudenziale nell’ambito dell’Unione europea. Il presidente della BCE riveste la carica di presidente dell’ESRB. L’organo decisionale del Comitato è il General Board, composto dai rappresentanti di alto livello della BCE, delle banche centrali nazionali, delle autorità di regolamentazione e vigilanza nazionali ed europee e della Commissione europea. L’ESRB identifica i rischi alla stabilità del sistema finanziario europeo e, ove necessario, emette segnalazioni e raccomanda l’adozione di provvedimenti per far fronte a tali rischi. Il Comitato verifica l’osservanza delle segnalazioni e delle raccomandazioni emanate: in caso di inazione, i destinatari delle raccomandazioni sono tenuti a fornire adeguate giustificazioni. Qualora la risposta sia ritenuta inadeguata, l’ESRB informa, sulla base di rigorose norme di riservatezza, i destinatari, il Consiglio europeo e l’autorità europea di vigilanza interessata.

Consiste nell’affidare a terzi alcune attività e funzioni, tra cui anche quelle fondamentali (vedi Funzioni fondamentali) del fondo pensione.