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  • dell’area dell’euro Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Slovacca, Slovenia e Spagna.
  • della UE Paesi dell’area dell’euro e Bulgaria, Croazia, Danimarca, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Svezia e Ungheria.
  • dello Spazio Economico Europeo (SEE)  Sono componenti dello Spazio Economico Europeo tutti gli Stati membri dell’Unione europea, tre dei quattro paesi EFTA (European Free Trade Association – Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Lo SEE è nato il 1º gennaio 1994 come area di libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali (Mercato interno dell’Unione europea) in seguito a un accordo tra l’UE e l’EFTA (eccetto la Svizzera). 
  • del G20 Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Italia, Messico, Russia, Sudafrica, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti. Partecipa anche l’Unione europea (EU) rappresentata dalla Presidenza di turno del Consiglio europeo e dalla BCE.
  • dell’area dell’OCSE Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Colombia, Corea del Sud, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria.

Forme pensionistiche individuali realizzate attraverso contratti di assicurazione sulla vita (vedi Contratti di assicurazione sulla vita). Non possono essere destinatari di conferimento con modalità tacite del TFR. L’impresa di assicurazione può prevedere che la posizione individuale dell’aderente sia collegata a gestioni separate di ramo I e/o a fondi interni assicurativi (vedi Gestione separata) oppure a OICR (unit linkedrientranti nel ramo III). Non è invece possibile istituire PIP mediante prodotti index linked, pure rientranti nel ramo III. Sono denominati PIP “nuovi” – PIP conformi al Decreto lgs. 252/2005 e iscritti all’Albo tenuto dalla COVIP; possono essere PIP “vecchi” successivamente adeguati o PIP istituiti successivamente al 31 dicembre 2006. Sono denominati PIP “vecchi” – PIP relativi a contratti stipulati fino al 31 dicembre 2006 per i quali l’impresa di assicurazione non abbia provveduto agli adeguamenti di cui all’art. 23, comma 3 del Decreto lgs. 252/2005.

È la parte dell’attivo netto destinato alle prestazioni del fondo pensione di pertinenza del singolo iscritto.

Numero di rapporti di partecipazione che risultano accesi, a una determinata data, dai singoli individui presso una o più forme di previdenza complementare.

Trattamento corrisposto dalla forma pensionistica complementare, direttamente o tramite un’impresa di assicurazione, in presenza dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime di previdenza obbligatoria di appartenenza dell’iscritto, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (tre anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell’Unione europea). Può essere erogata in forma di rendita oppure parte in rendita e parte in capitale (fino al massimo del 50 per cento del montante finale accumulato); per i “vecchi iscritti” è possibile l’erogazione in capitale dell’intero ammontare. Se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale è inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale, la prestazione può essere fruita interamente in capitale. 

Principio di trasparenza della composizione del portafoglio titoli dell’investitore. Con riguardo ai fondi pensione il principio trova applicazione relativamente agli investimenti in quote di OICVM: la parte del portafoglio del fondo pensione costituita da quote di OICVM viene considerata, anche ai fini della verifica del rispetto dei limiti di investimento, come se fosse direttamente investita negli strumenti finanziari detenuti dall’OICVM stesso.

Investire le risorse finanziarie applicando il principio di diversificazione significa investire il patrimonio in classi di attività differenti (azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, altro). La diversificazione consente di ridurre il livello di rischio e permette di cogliere, con maggiore probabilità, le migliori opportunità di rendimento.

Documento informativo che fornisce annualmente all’aderente informazioni sulla propria posizione individuale, sulle caratteristiche essenziali della forma di previdenza complementare nonché informazioni sulle proiezioni delle prestazioni pensionistiche dell’aderente al momento del pensionamento, calcolate sulla base di alcuni elementi di calcolo predefiniti. Il Prospetto deve essere predisposto in conformità allo Schema adottato dalla COVIP. Quando mancano tre anni alla data del pensionamento di vecchiaia, vengono altresì inviate le Informazioni all’avvicinarsi del pensionamento di vecchiaia con cui si forniscono informazioni sulle possibili scelte dell’aderente in merito alla prosecuzione della contribuzione oltre il raggiungimento dell’età pensionabile, sulle prestazioni in rendita o capitale, sulla possibilità del trasferimento.